Inizia l’inverno, il freddo pungente, ed ecco che iniziano i problemi che riguardano poi la caldaia. Una casa di proprietà, con un utente che è unico ad occuparsi e preoccuparsi del proprio impianto di riscaldamento, non ha problemi a gestirsi in autonomia tutto quello che concerne proprio la struttura.
Tuttavia, nei condomini, è per coloro che vivono in affitto, ci sono sempre i proprietari che fanno i furbi e fanno pagare al proprio affittuario anche spese che non lo riguardano.
La caldaia è quello che rimane il punto centrale di tante piccole discussioni e non solo. C’è la legge con art. 1609 che permette di avere dei chiarimenti in merito.
Caldaia, chi paga le spese in “affitto”
La caldaia è un impianto di riscaldamento che è parte integrante della locazione che si paga. Questo vuol dire che l’affittuario ha tutto il diritto di usarla, ma non è obbligato a fare interventi totali oppure che siano considerati extra.
Infatti è questo quello che non si capisce, ma lo chiariamo perché la locazione indica un canone mensile in cui si ha a che fare con un affitto di tutto quello che riguarda l’appartamento, impianti compresi, ma non deve pagare cose che sono dovute al proprietario stesso.
Art. 1609, cosa dice
Cosa dice l’art. 1609? Ebbene in questo articolo il proprietario è costretto a mettere appunto la caldaia quando c’è un nuovo inquilino che entra in casa. Questo vuol dire che deve fare la messa appunto, pulizia e altre riparazioni prima che ci sia un nuovo affittuario. Cosa che ogni persona ha il diritto di avere.
Le spese per la caldaia riguardano l’inquilino quando si parla di manutenzione ordinaria che sono dovuti all’uso del riscaldamento e della caldaia stessa. Di conseguenza lui è costretto a pagare eventuali pulizie, revisioni della caldaia oppure controlli periodici che richiede.
Però non è costretto assolutamente a pagare la caldaia se si rompe. Nonostante essa sia dovuta all’uso dell’inquilino, la caldaia potrebbe aver avuto altri inquilini che non hanno eseguito interventi mirati. Non essendo un bene privato, cioè l’affittuario paga il canone mensile per usare la caldaia, se essa si rompe o ha bisogno di interventi extra, come sostituzioni di componenti, questa è una spesa che riguarda interamente il proprietario.
Cosa fare quando non viene rispettato l’art. 1609
Purtroppo ci sono tanti proprietari che fanno i furbi quando si parla della caldaia. però l’art. 1609 va incontro all’inquilino. Quando il proprietario non ha intenzione di riparare la caldaia rotta o dichiara che lo può fare l’inquilino, quest’ultimo, tramite avvocato, invia una lettera chiara. Il proprietario che non ha intenzione di riparla potrà quindi trovare un canone mensile diminuito dalla spesa che l’inquilino ha dovuto eseguire per la riparazione della caldaia.
Comunque questo è anche un motivo per recedere il contratto immediatamente perché la locazione richiesta, diventa illegittima. Naturalmente consigliamo di parlare con un avvocato.